Nessun rinvio per l’entrata in vigore dell’obbligo della fattura B2B; avvio soft con regime sanzionatorio eliminato o ridotto dell’80% e allo studio nuove semplificazioni. Il punto della situazione al Forum italiano sulla fattura elettronica e tutto ciò che c’è da sapere su esoneri, sanzioni, termini e numerazione
L’obbligo di fare fattura elettronica tra privati scatterà dal primo gennaio 2019 e non sarà modificato. Non sono previsti rinvii, anche perché mancherebbe il tempo tecnico per emanare un provvedimento legislativo di simile importanza, e perché il regime sanzionatorio, eliminato totalmente o ridotto dell’80%, consentirà un avvio soft che darà la possibilità ai contribuenti di avere elasticità nel rispetto dei termini di legge per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche.
Sono allo studio delle nuove semplificazioni reali e concrete, che difficilmente partiranno dall’inizio del 2019, probabilmente in occasione dell’avvio della fattura elettronica europea, lo standard EN16931-1 e EN16931-2, ci saranno delle novità che conterranno anche semplificazioni.
Il punto della situazione sull’imminente avvio dell’obbligo di emettere fattura elettronica anche tra privati è stato fatto dall’Agenzia delle Entrate qualche giorno fa, in occasione della riunione del Forum Italiano sulla Fattura Elettronica (FIFE).
La vigente normativa, come ha ricordato il coordinatore del FIFE Mario Carmelo Piancaldini dell’Agenzia delle entrate, prevede dal primo gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio da parte di tutti gli operatori Iva residenti e stabiliti verso altri operatori iva e consumatori finali, anch’essi residenti e stabiliti. Di seguito, tutto ciò che c’è da sapere.
Esoneri fatturazione elettronica
Sono previsti degli
- esoneri soggettivi per le seguenti categorie:
- operatori in regime di vantaggio e forfettari,
- operatori agricoli in regime agevolato (è un esonero derivante in modo indiretto dalle disposizioni dell’articolo 34, comma 6, del DPR n.633/72,
- società sportive dilettantistiche con volume d’affari inferiore a 65.000 €. Permane l’obbligo di fattura elettronica per le sponsorizzazioni e le pubblicità ma tale onere è a carico del cessionario/committente).
- esoneri oggettivi:
- le fatture per le quali è obbligatorio l’invio dei dati al sistema TS Tessera Sanitaria, ma tale esonero varrà solo per l’anno 2019.
Sanzioni
È stata anche confermata la fase di “transizione” che riguarda i seguenti contribuenti:
- primo gennaio – 30 giungo 2019 per gli operatori con liquidazione trimestrale,
- primo gennaio – 30 settembre 2019 per gli operatori con liquidazione mensile.
Per tale periodo non sarà applicata nessuna sanzione se la fattura elettronica viene trasmessa al SDI entro il termine della liquidazione iva, mentre la sanzione applicata sarà solo del 20%, con una riduzione dell’80%, se la fattura elettronica verrà inviata entro il termine del periodo di liquidazione iva successivo.
Questa semplificazione ha l’obiettivo di agevolare tutti gli operatori a prendere dimestichezza con la predisposizione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche potendo avere a disposizione dei margini di tempo più ampi e senza sanzioni.
Tale scelta, decisamente condivisibile, non rimanda l’avvio dell’introduzione dell’obbligo di emettere solo fatture elettroniche a privati e consumatori, e spinge tutti ad approcciare la questa nuova modalità di fatturazione che, a partire dal 1° gennaio 2019, sarà l’unico modo ammissibile (salvo gli esoneri di cui sopra).
Bollette/fatture emesse verso codici fiscali non identificabili
Un importante chiarimento fornito riguarda l’obbligo, confermato, di emissione della fattura elettronica anche per le multi-utilities che effettuano somministrazione di servizi e forniture varie. È in corso di emanazione da parte dell’Agenzia delle entrate un provvedimento che definirà la soluzione tecnica adottata e che riguarderà gli operatori Iva identificati dal Decreto Ministeriale n.366/2000, cioè i soggetti che offrono servizi di telecomunicazione, e dal Decreto Ministeriale n.370/2000, cioè i soggetti che effettuano somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, lampade votive, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione.
È stato anticipato che questo provvedimento riguarderà solo le fatture elettroniche emesse
nei confronti di consumatori finali con i quali le predette società hanno stipulato contratti in data anteriore al 1° gennaio 2005 e per i quali esse non sono riuscite ad ottenere un corretto codice fiscale.
Semplificazioni già a regime
Dal primo gennaio 2019:
- si potranno registrare le fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della operazione e quindi si avrà più tempo per registrare le fatture emesse, il cui termine precedente era di 15 giorni;
- ci sarà flessibilità nell’esercizio del diritto alla detrazione perché sarà possibile esercitare il diritto alla detrazione con riferimento alla liquidazione del periodo in cui l’operazione è stata effettuata, a condizione che la ricezione della fattura avvenga nei termini della liquidazione, con esclusione dei casi riguardanti le fatture ricevute nell’anno successivo;
- non sarà più obbligatorio numerare le fatture di acquisto ricevute, pertanto non sarà necessario numerare progressivamente le fatture ricevute;
Consecutività delle scritture contabili e possibile disallineamento tra documenti ricevuti e registrazioni
L’eliminazione dell’obbligo di numerare progressivamente le fatture ricevute, di fatto l’abolizione del numero di protocollo di registrazione in contabilità delle fatture ricevute.
Per comprendere la portata di questa fattispecie è necessario rifarsi alla normativa, con particolare riferimento alla corretta conservazione del ciclo passivo.
Va rammentato il contenuto della Risoluzione n. 318/E del 7 novembre 2007, che a sua volta rimanda alla Risoluzione n.153/E del 10 ottobre 2000, con le quali l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle diverse procedure di protocollazione e registrazione dei documenti a rilevanza fiscale. Nelle predette risoluzioni è stato chiarito che “le disposizioni di cui agli articoli 25 e 39 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevedono che sia assicurata l’ordinata rilevazione del documento di acquisto e l’univocità dell’annotazione nei registri contabili”.
Tale obiettivo è conseguito mediante l’attribuzione al documento di acquisto del “numero di protocollo” di corrispondenza all’atto della ricezione e del “numero progressivo IVA” all’atto della registrazione.
L’annotazione di entrambi i numeri attribuiti alla fattura di acquisto, sia sul registro dei protocolli di arrivo sia sul registro IVA degli acquisti, assicura l’univoca correlazione tra i dati contenuti nel documento ed i dati registrati in contabilità e riportati poi nei predetti registri. Conseguentemente dal registro del protocollo di arrivo si può agevolmente risalire alla registrazione del documento sul registro IVA degli acquisti e, viceversa, dal registro acquisti si può risalire al numero di protocollo di arrivo.
Anche per quanto riguarda l’indicazione fisica del “numero progressivo IVA” sul documento originale è chiarito che non è indispensabile qualora sia assicurata la perfetta corrispondenza dei dati contenuti nella fattura e quelli riportati nel registro IVA degli acquisti e nel registro dei protocolli di arrivo e, in particolare, sia riportato nel registro IVA, con riferimento a ciascun documento, anche il numero progressivo di “protocollo di arrivo”.
È in ogni caso indispensabile che attraverso la consultazione dell’archivio informatico sia possibile reperire agevolmente qualsiasi documento originale contraddistinto dal numero di “protocollo di arrivo” e conservato nell’archivio cartaceo.
Un aspetto fondamentale, e spesso trascurato, nei processi gestionali del ciclo passivo della fattura elettronica, riguarda la procedura di conservazione che deve assicurare la perfetta consecutività delle registrazioni contabili rispetto ai documenti conservati.
Per ottenere tale risultato è necessario recuperare, dalla registrazione contabile, il “numero di protocollo IVA” e riportarlo nei metadati di archiviazione.
Solo comportandosi in questo modo è possibile verificare e monitorare costantemente l’eventuale salto di consecutività.
Infatti, se il contribuente riceve n fatture passive, si può verificare il caso di inserirne n nel sistema di conservazione, ma (per qualsiasi motivo) le registrazioni effettuate in contabilità sono n-1.
In questa ipotesi appare chiaro che la contabilità non è tenuta a norma perché si verifica un disallineamento tra documenti ricevuti e le registrazioni contabili effettuate, poi messe in conservazione sostitutiva.
Questo perché:
- la contabilità non ha la corretta registrazione in contabilità dei documenti ricevuti dal contribuente,
- la conservazione in quanto essa non ha rispettato gli obblighi (previgenti) di monitoraggio della relativa consecutività dei documenti registrati.
Con quanto precede si vuole ribadire che per il conservatore non dati relativi i numeri di protocollo IVA (e anche il sezionale) che sono assegnati nella fase di registrazione contabile, vuol dire prendersi in carico una responsabilità alla cieca per un possibile disallineamento tra i documenti inseriti nel processo di conservazione e quelli in registrati in contabilità.
Il flusso tradizionale del ciclo passivo era al contrario: prima il documento veniva registrato, e poi veniva inviato al conservatore. E la ratio di tale sviluppo del processo è chiara.
Ora, spesso, il servizio di ricezione delle fatture passive viene svolto dalla stessa organizzazione che si occupa della conservazione.
Quindi i documenti passano dal servizio di ricezione e vanno all’azienda per la registrazione, senza fase di ritorno dei dati integrati con quelli relativi alla registrazione contabile.
Qualunque difformità da questo punto in poi si traduce in un’irregolarità amministrativa che coinvolge entrambi i soggetti:
- l’azienda/contribuente per non aver fatto una registrazione, e
- il conservatore perché non ha lo stesso numero di documenti conservato rispetto a quelli ricevuti dal proprio cliente.
Il sincronismo si può verificare solo dopo con il flusso di ritorno dalla contabilità, che ora non è più in vigore.
